Storica vittoria presso il Tribunale capitolino: i 24 Cfu sono titolo abilitante all’insegnamento e consentono l’accesso alla seconda fascia delle Graduatorie!

Una docente, cliente dello studio legale Bongarzone-Zinzi di www.ricorsiscuola.it, in possesso di laurea con i 24 Cfu, ha ottenuto l’inserimento, a pieno titolo, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente.
Il Tribunale di Roma, infatti, con sentenza del 20.03.2019 ha sancito il valore abilitante dei titoli in suo possesso costituti dal diploma di laurea e dai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche.

I 24 cfu unitamente alla laurea sono titolo abilitante all’insegnamento?

Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che “…La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu …”
Le motivazioni che hanno spinto l’attento Giudice ad emettere la decisione sono fondate su una  interpretazione costituzionalmente orientata” del complesso e variegato sistema normativo scolastico.
Il Tribunale di Roma, alla luce dalla chiarezza della argomentazioni addotte dallo studio B&Z, ha sancito un principio copernicano: l’abilitazione all’insegnamento è una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell’Unione Europa ed il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu rappresentano il nuovo titolo di “abilitazione”.
Si evince pacificamente che una procedura amministrativa – quale quella del conseguimento di Tfa, Pas e SSIS, non possa e, ancor più, non debba compromettere l’accesso garantito dalle qualifiche professionali acquisite dai docenti scrive il Giudice nella Sentenza proseguendo così: “vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l’abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie ad esaurimento ed alla fase del concorso …”.
La decisione fonda le sue motivazioni sulla non conformità del diritto interno alla norma sovranazionale“pertanto è indispensabile … evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. abilitazione all’insegnamento”. La direttiva 2005/36/CE impone, assieme al relativo Decreto attuativo, il possesso di una qualifica professionale idonea al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento appunto. Tale qualifica risulta essere il requisito necessario e sufficiente per la docenza. I titoli conseguiti in Italia rientrano nel novero dei titoli di formazione indi di qualifica professionale.

L’importanza storica della sentenza del Tribunale di Roma incide sulla possibilità di tutti coloro che oltre al diploma di laurea hanno anche conseguito i 24 crediti di accedere ai ruoli della scuola.

Alla luce di tale importante pronunciamento, lo studio legale ha riaperto i termini per l’adesione ai
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
Dott.ssa Stefania Reale
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